1. L'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194, di seguito denominata «legge n. 194 del 1978», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Lo Stato garantisce altresì la salute della donna e la sua libertà di pianificare le proprie gravidanze nel numero, nei modi e nei tempi più opportuni da lei desiderati.
2. Nessuna donna può essere obbligata a portare avanti una gravidanza e ad affrontare i rischi fisici e psichici, o quelli economici e sociali connessi e conseguenti alla gravidanza stessa, per lei o per la sua famiglia. L'interruzione volontaria della gravidanza di cui alla presente legge non rientra tra i mezzi per il controllo delle nascite. Compito dello Stato, delle regioni e degli enti locali è contribuire a rimuovere le cause che possono indurre all'interruzione della gravidanza nel rispetto della libera valutazione della donna. A tale fine quindi, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari e garantiscono la possibilità di accesso ai mezzi per il controllo delle nascite, ai metodi contraccettivi ordinari ed a quelli di emergenza in condizioni di efficacia».
1. All'articolo 2 della legge n. 194 del 1978 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere garantiscono le prestazioni di emergenza contraccettiva. I
1. L'articolo 4 della legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Per l'interruzione volontaria di gravidanza entro la 15a settimana compiuta, il 105o giorno di amenorrea o il 90o percentile ecografico, la donna si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a un medico di una struttura socio-sanitaria o a un medico di sua fiducia».
1. L'articolo 5 della legge n. 194 del 1978, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il consultorio, il medico della struttura socio-sanitaria e il medico di fiducia hanno il compito, qualora la donna lo richieda e lo consenta, di esaminare con la donna stessa e, qualora egli accetti, con il padre, le possibili soluzioni ai problemi evidenziati per aiutarla a superare quelle cause che, se rimosse, potrebbero indurla a non interrompere la gravidanza, prospettandole gli aiuti di cui potrà con ragionevole certezza usufruire durante la gravidanza, al momento del parto e successivamente per l'assistenza del nucleo familiare.
2. Il consultorio ed il medico di fiducia informano la donna sulle procedure e sui metodi medici e chirurgici di interruzione di gravidanza appropriati per il suo specifico caso e sulle strutture esistenti ove potere praticare l'intervento per l'interruzione della gravidanza, nonché sui mezzi per il controllo delle nascite.
3. Quando il medico riscontri l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente
1. All'articolo 6 della legge n. 194 del 1978, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
«L'interruzione volontaria di gravidanza, dopo la 15a settimana, può essere praticata:»;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) quando siano accertate situazioni personali e sociali che comportino gravi pericoli per lo stato di benessere sociale della donna o per la sua famiglia, non superabili con ragionevole certezza mediante gli interventi sociali ed economici di cui la donna può eventualmente usufruire».
1. L'articolo 8 della legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. La donna che ha ottenuto il documento per l'interruzione di gravidanza
1. L'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - 1. Lo Stato riconosce agli operatori sanitari la possibilità di sollevare obiezione di coscienza in materia di interruzione volontaria della gravidanza, garantendo, altresì, che l'intervento di interruzione sia comunque attuato, in quanto atto legittimo previsto a tutela della salute collettiva e della donna.
2. Lo Stato e le regioni garantiscono che la scelta di ottenere gli interventi di cui alla presente legge e quella di dichiarare obiezione di coscienza non siano oggetto di discriminazione.
3. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie che solleva obiezione di coscienza non può prendere parte alle procedure e alle attività specificamente e necessariamente dirette a provocare l'interruzione della gravidanza, ma è tenuto, nell'ordinaria attività di servizio, a garantire l'assistenza durante e dopo l'induzione e l'esecuzione dell'aborto. Il personale obiettore non può comunque esimersi dall'intervento di assistenza quando vi sia un pericolo imminente per la vita della donna o un grave rischio per la sua integrità fisica e psichica.
4. Le convinzioni personali che determinano l'obiezione di coscienza non devono pregiudicare in alcun modo, diretto o indiretto, la presa in cura della donna o recarle danno nella tutela sanitaria relativa alla sua scelta.
5. L'obiezione di coscienza è comunicata alla regione tramite il direttore sanitario o il dirigente sanitario competente all'atto dell'assunzione, della stipulazione della relativa convenzione o dell'abilitazione ed è immediatamente efficace. La stessa obiezione può essere comunicata successivamente in qualunque momento e la sua efficacia nonché la sua revoca decorrono dal mese successivo.
6. La comunicazione di obiezione di coscienza è un atto pubblico e annualmente la regione pubblica l'elenco dei
1. L'articolo 10 della legge n. 194 del 1978 è abrogato.
1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 194 del 1978, le parole: «al medico provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione tramite il dirigente sanitario».
1. All'articolo 12 della legge n. 194 del 1978, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici anni», e le parole: «nei primi
b) al terzo comma, le parole: «della minore di diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della minore di sedici anni»;
c) al quarto comma, le parole: «dopo i primi novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la 15a settimana compiuta», e le parole: «anche alla minore di diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «anche alla donna di età inferiore a sedici anni»;
d) è aggiunto in fine, il seguente comma:
«Le procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 si applicano anche alle donne di età inferiore a diciotto anni, ma superiore a sedici anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà genitoriale».
1. Il quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 194 del 1978 è sostituito dal seguente:
«Il provvedimento del giudice tutelare costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero».
1. All'articolo 15 della legge n. 194 del 1978, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le regioni garantiscono, in particolare, l'aggiornamento professionale del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie che attua gli interventi per l'interruzione volontaria di gravidanza, prevedendo l'istituzione di appositi corsi specifici e integrativi, tenuti a cadenza annuale. Le stesse regioni sono tenute, altresì, a garantire che la decisione di effettuare gli interventi previsti dalla presente legge non determini l'esclusione
1. Al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 194 del 1978, le parole: «anni diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «anni sedici».